22/09/2011 16:20
«Tal sospensione si è resa opportuna si legge nella nota - al fine di permettere alla Consob di acquisire ulteriori informazioni, tra cui i dati contenuti nel progetto di bilancio d'esercizio dell'Emittente (la società oggetto dell'operazione, ndr) al 30 giugno 2011 che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ASR nell'adunanza del 27 settembre 2011»
Il potere di sospensione dei termini dellOpa rientra tra le pregorative dellautorità per la vigilanza della borsa. Cosi come si evince dal Testo unico della finanza, la Consob può attuare la sospensione in caso di un ulteriore prolungamento dell'istruttoria. Secondo quanto indicato nel Testo Unico della Finanza l'offerente (il soggetto che presenta l'Opa, in questo caso la NEEP Roma Holding) è tenuto a presentare alla Consob il documento di offerta, che sarà destinato alla pubblicazione. Il documento in questione, presentato ufficialmente il 7 settembre, contiene tutte le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di giudicare l'offerta. La sospensione ha termine dopo altri 15 giorni; se in questo periodo la Consob non esprime alcun parere vale il silenzio-assenso e il documento potrà essere pubblicato
Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, - si legge nellart. 102 del T.U.F. - la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato"
Daniele De Angelis