REVOCAZIONE ed ESTINZIONE PER RINUNCIA: cosa sono?

03/05/2013 21:10



REVOCAZIONE - Quella della revocazione è una possibilità prevista dalla giustizia sportiva. L'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, al primo comma, ne fissa i principi. Innanzitutto, la revocazione riguarda "tutte le decisioni adottate dalla Giustizia sportiva", che siano "inappellabili o divenute irrevocabili", come nel caso della sentenza dell'Alta Corte del Coni sulla non-partita di Is Arenas. Al tempo stesso però vengono indicate le condizioni: le sentenze della magistratura sportiva possono essere impugnata per revocazione "entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; 

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente

procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento,

oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza

avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli

atti e documenti della causa"



ESTINZIONE PER RINUNCIA - "La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo, dichiara estinto il procedimento". In queste due righe si riassume la decisione odierna della Corte FIGC. 'Estinzione', un termine mutuato dal Codice di Procedura Civile, in particolare dall'art. 306, secondo il quale "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo".

Di conseguenza,  è ormai certo che il Cagliari ha rinunciato alla possibilità di proseguire sulla strada del procedimento sportivo. Dal punto di vista sportivo la vicenda appare così conclusa. C'è da attendere ancora la decisione della magistratura ordinaria ed è bene ricordare che il ricorso del Cagliari alla giustizia amministrativa parte da presupposti diversi dalla decisione originaria del giudice sportivo. Altri quattro giorni per chiudere il sipario su una partita mai giocata.

DD