Scontri Liverpool, a processo un terzo ultrà della Roma: dalla Cassazione ok all'estradizione

24/01/2019 22:35

Via libera dalla Cassazione al mandato d'arresto europeo - processuale - richiesto il 4 ottobre dalla Gran Bretagna nei confronti dell'ultrà romanista Simone Mastrelli con l'accusa di lesioni aggravate e adunata sediziosa prima della partita Liverpool-Roma,giocata nella cittadina inglese lo scorso 24 aprile. Negli scontri rimase gravemente ferito Sean Cox, tifoso del Liverpool. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di Mastrelli.

L'ultrà giallorosso sarà riconsegnato all'Italia al termine del processo che lo attende in Gran Bretagna, dove sono già stati processati e condannati gli ultrà romanisti Daniele Sciuso (due anni e mezzo) e Filippo Lombardi (tre anni) riconosciuti responsabili solo dei tafferugli nell'ambito dei quali Sean Cox è stato colpito.

Per gli 'ermellini', la Corte di Appello di Roma «correttamente» ha dato il disco verde all'estradizione in base agli «elementi indiziari valorizzati dall'Autorità giudiziaria britannica a carico del Mastrelli, giusta le indicazioni fornite dal Mandato l'arresto europeo e dalla relazione successivamente trasmessa, costituiti dalle videoriprese dell'aggressione effettuate dalle telecamere presenti in loco, nonchè dalle dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria che, nonostante il volto travisato, identificava il Mastrelli come autore materiale delle lesioni mediante pugni alla persona offesa, tenendo anche conto del successivo scambio degli indumenti e delle scarpe effettuato dal Mastrelli dopo il delitto e degli accertamenti relativi ai suoi spostamenti».

Per Mastrelli la situazione processuale si profila aggravata dopo il verdetto della Cassazione. Su ricorso del Procuratore generale della Corte di Appello di Roma, infatti, è stata configurata a carico dell'ultrà romanista anche l'accusa di adunanza sediziosa - non accolta invece dalla Corte di Appello - nella quale il Pg ha identificato il reato che gli inglesi qualificano come «violazione della normativa a tutela della correttezza delle manifestazioni sportive» e per la quale non era stata riconosciuta la «doppia incriminabilità» data l'assenza di una tale previsione nel nostro ordinamento.

(ansa)