19/09/2011 18:53
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Terza giornata andata sostenitori
delle Società Bologna-Catania-Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui allart
12. n 3 CGS, introdotto nellimpianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui allart. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13
comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 4.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma
1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 2.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo
tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13
comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
rivolto ripetutamente all'Arbitro grida insultanti.
Ammenda di 1.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti. 45/101
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIOVINCO Sebastian (Parma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)
PRIMA SANZIONE
CAVANI Edinson (Napoli)
POTENZA Alessandro (Catania)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ACQUAH Afriyie (Palermo)
BIAGIANTI Marco (Catania)
LAURO Maurizio (Cesena)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
PINILLA FERRERA Mauricio (Palermo)
PRIMA SANZIONE
ABDI Almen (Udinese)
AGOSTINI Alessandro (Cagliari)
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)
ANTONINI Luca (Milan)
ARONICA Salvatore (Napoli)
ASTORI Davide (Cagliari)
BEHRAMI Valon (Fiorentina)
BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)
BRIGHI Matteo (Atalanta)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce)
DEL GROSSO Cristiano (Siena)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) 45/102
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
ILICIC Josip (Palermo)
KALADZE Kakha (Genoa)
KJAER Simon (Roma)
MANFREDINI Thomas (Atalanta)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
MORGANELLA Michel (Novara)
MORLEO Archimede (Bologna)
MUDINGAYI Gaby (Bologna)
MUNARI Gianni (Fiorentina)
NESTA Alessandro (Milan)
NOCERINO Antonio (Milan)
PACI Massimo (Novara)
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)
PORCARI Filippo (Novara)
SAMMARCO Paolo (Chievo Verona)
THEREAU Cyril (Chievo Verona)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
LUCARELLI Alessandro (Parma)
TERZI Claudio (Siena)
PRIMA SANZIONE
CONSIGLI Andrea (Atalanta)
DELVECCHIO Gennaro (Catania)
FREY Sebastien (Genoa)
PIATTI Ignacio (Lecce)
RICCHIUTI Adrian (Catania)
RODRIGUES DA SILVA Alexandre (Milan)
AMMENDA DI 5.000,00
CASSANO Antonio (Milan): per avere, nell'intervallo della gara, al rientro sul terreno di giuoco,
rivolto un epiteto ingiurioso ad un collaboratore della Procura federale.