07/05/2012 15:09
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Atalanta-Bologna-Internazionale-Juventus-Milan-Napoli-Palermo-
Roma-Udinese hanno, in violazione della normativa di cui allart. 12 n 3 CGS, introdotto
nellimpianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui allart. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
Ammenda di 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art.
14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SESTA SANZIONE
HEINZE Gabriel Ivan (Roma)
(legaseriea.it)