28/09/2012 13:54
Per quanto riguarda la società giallorossa, è stata disposta un'ammenda di 5mila euro per aver lanciato un bengala e acceso fumogeni durante l'incontro con la Sampdoria. L'unica sanzione verso tesserati, invece, riguarda il preparatore dei portieri Guido Nanni che è stato squalificato per un turno per aver ingiurie verso il direttore di gara al termine dell'ultima sfida.
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Internazionale-Milan-Napoli-Torino hanno, in violazione della normativa di cui
allart. 12 comma 3 CGS, introdotto nellimpianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui allart. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di 20.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere un gruppo di suoi sostenitori, al termine della gara, fatto irruzione in un bar sito all'interno dello stadio, forzando la porta di ingresso, danneggiando gli arredi e asportando alcune confezioni di prodotti esposte per la vendita; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 5.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi e acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel recinto di giuoco e acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 3.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 55/146
MARESCA Enzo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VON BERGEN Steve (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NANNI Guido (Roma): per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale rivolgendo
al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
(legaseriea.it)