25/10/2012 20:34
"La C.G.F., visto il reclamo del Cagliari Calcio S.p.A. - si legge nella nota ufficiale - nonché la costituzione della A.S. Roma S.p.A., sentite le parti, in disparte la valutazione
di legittimità del provvedimento prefettizio di rinvio, che peraltro non compete a questa Corte, ritenuto nondimeno necessario acquisire ulteriori elementi cognitivi e di valutazione in punto di fatto in ordine alla riconducibilità, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dellart. 17, comma 1 C.G.S., della mancata disputa della gara Cagliari/Roma del 23.9.2012 al Cagliari Calcio S.p.A., sospende il giudizio mandando alla Procura Federale di effettuare un apposito supplemento istruttorio per riferire con specifica relazione, avuto particolare riguardo alla svolgersi dei fatti ed allimputabilità degli stessi, ai sensi della norma richiamata"
(figc.it)