18/02/2014 13:22
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA'
Gara soc. ROMA – soc. SAMPDORIA del 16 febbraio 2014
Il Giudice sportivo,
- letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”;
- ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS;
- valutata, ai fini della rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “ Distinti Nord”;
- considerata la specifica recidività,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DESTRO Mattia (Roma)
(legaseriea.it)