Corte Sportiva d'Appello, le motivazioni dell'accoglimento del ricorso per la squalifica ad Holebas: "Operato singolare della Procura Federale"

05/02/2015 14:17

La Corte Sportiva d'Appello ha reso note tre giorni fa le motivazioni con le quali ha accolto il ricorso della Roma contro la comminata a Josè Holebas all'indomani di dello scorso 14 dicembre. Il terzino greco era stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica per aver rivolto "un gesto provocatorio e insultante" all'indirizzo della tifoseria genoana. La Roma, successivamente, si è vista accogliere il ricorso dalla Corte d'Appello.

Con le motivazioni della sentenza, la Corte Sportiva d'Appello sconfessa l'operato del collaboratori della Procura Federale, che avevano segnalato l'episodio al Giudice Sportivo. "Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il supposto gesto non era stato rilevato né dagli Ufficiali di gara, né dai Collaboratori della Procura Federale presenti sul campo. Ha rilevato, infatti, che la foto che “immortalava” l'Holebas era stata pubblicata da un quotidiano sportivo e, di seguito, segnalata a mezzo lettera al Giudice Sportivo da un solerte Vice Procuratore che evidentemente monitora la totalità dei riscontri fotografici di tutte le gare dei Campionati di Serie A e B, in ossequio ad uno “ius novi” assolutamente singolare - si legge nel dispositivoFattispecie che non rientra nell'art. 35 C.G.S. e, quindi, in carenza di legittimazione al riguardo da parte della Procura Federale. Alla seduta del 19.12.2014, fissata davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha diffusamente illustrato i motivi scritti concludendo, in via principale, per l'annullamento della inflitta e, in via gradata, per la conversione della stessa in ammenda. Ciò premesso, il ricorso appare evidentemente fondato"

"La Corte non può esimersi dall’osservare, dal punto di vista assorbente e decisivo del rito, che le modalità di segnalazione adottate, “ad integrazione della relazione redatta dai Collaboratori incaricati del controllo gara”, dal Procuratore federale aggiunto, non presente alla gara, circa il deprecabile gesto del calciatore Holebas e la foto di seguito pubblicata da un quotidiano sportivo, non sono di certo sussumibili tra i rituali mezzi di prova ex art. 35 C.G.S. idonei a legittimare l’avvio di un procedimento disciplinare e l'adozione della relativa sanzione, impugnata dalla odierna reclamante - si legge nel comunicato -  In accoglimento della richiesta principale, pertanto, appurata l’assoluta irritualità dell’acquisizione degli elementi di prova della condotta punita, la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo deve essere annullata. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, annulla la sanzione inflitta".

(figc.it)

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