23/04/2011 17:17
Gara Soc. ROMA Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del secondo tempo dal calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore JFerreira Da Silva Lucimar (Soc. Internazionale); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Vucinic,
nellarea di rigore avversaria, veniva contrastato dal calciatore Lucio ed il pallone finiva in possesso del portiere nero-azzurro, ad alcuni metri di distanza dai due antagonisti. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso, con movimento allindietro del braccio destro, colpiva con il gomito il fianco sinistro dellavversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente, rialzandosi qualche tempo dopo senza ulteriori conseguenze. Il giuoco non veniva interrotto e lArbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato, su richiesta di questo Ufficio, il gesto del Vucinic non era visto dagli Ufficiali di gara.
E evidente lantisportività del gesto compiuto dal Vucinic, del tutto avulso dal contesto agonistico (il pallone non era in alcun modo raggiungibile), ma la limitata energia impressa al movimento del braccio e la zona del corpo attinta (braccio ed emitorace), non particolarmente delicata e sensibile, inducono a ritenere che non sussista, nellesclusione di ogni ragionevole dubbio, quella potenzialità lesiva che connota la condotta violenta, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS
Per tanto, visto lart. 35, n. 1.3 CGS, delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.
Ammenda di 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore e fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
(legaseriea.it)