Giudice sportivo, niente prova TV per Vucinic. Taddei e Ranocchia salteranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia

23/04/2011 17:17

Gara Soc. ROMA – Soc. INTERNAZIONALE



Il Giudice Sportivo,  ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS

(pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del  secondo tempo dal calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore JFerreira  Da Silva Lucimar (Soc. Internazionale);  acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e  documentale;



osserva:  le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Vucinic,

nell’area di rigore avversaria, veniva contrastato dal calciatore “Lucio”
ed il pallone finiva in  possesso del nero-azzurro, ad alcuni metri di distanza dai due antagonisti.  In tale frangente, il calciatore giallo-rosso, con movimento all’indietro del braccio , colpiva  con il gomito il fianco sinistro dell’avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente,  rialzandosi qualche tempo dopo senza ulteriori conseguenze.  Il giuoco non veniva interrotto e l’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato, su richiesta di questo Ufficio, il gesto del Vucinic “non era visto” dagli  Ufficiali di gara.



E’ evidente l’antisportività del gesto compiuto dal Vucinic, del tutto avulso dal contesto agonistico (il pallone non era in alcun modo raggiungibile), ma la limitata energia impressa al  movimento del braccio e la zona del corpo attinta (braccio ed emitorace), non particolarmente  delicata e sensibile, inducono a ritenere che non sussista, nell’esclusione di ogni ragionevole  dubbio, quella “potenzialità lesiva” che connota la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS



Per tanto, visto l’art. 35, n. 1.3 CGS,  delibera  di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mirko Vucinic  (Soc. Roma) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel  corso della gara, acceso numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore e fatto esplodere nel  recinto di giuoco numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e  b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini  preventivi e di vigilanza.



CALCIATORI NON ESPULSI



PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RANOCCHIA Andrea (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un  avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

 

(legaseriea.it)

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