10/01/2013 20:42
(ansa)
Ecco il testo del comunicato, pubblicato sul sito della Figc:
La C.G.F., visto latto di contestuale significazione e reclamo presentato dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, visti gli atti del procedimento, nonché le memorie delle parti, considerato che non spetta alla Corte alcuna valutazione circa latto di significazione rivolto direttamente alla Lega di appartenenza, con richiesta di determinazione in merito da parte della Lega stessa, la C.G.F., visti i limiti fissati dallordinamento di settore alla propria potestas iudicandi, dichiara il reclamo improponibile. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.