02/03/2017 22:53
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara soc. LAZIO – soc. ROMA dell’1 marzo 2017
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico);
considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Lazio.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
RUDIGER Antonio (Roma)
(legaseriea.it)