13/05/2020 16:18
Una mezza rivoluzione. L’articolo 211 quater del decreto legge «rilancio» rappresenta una novità fondamentale. «In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi - si legge nel testo - le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021».
Obiettivo: limitare così una pioggia di ricorsi in caso di interruzione. Una possibile ondata non viene esclusa, ma va ristretta all’ambito dell’ex terzo grado della giustizia sportiva, quello del Collegio di garanzia. Ci saranno soltanto 7 giorni per ricorrere, e 15 giorni per decidere. Poi si potrà ricorrere solo sull’asse Tar-Consiglio di Stato.
Per l’avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo, «siamo di fronte a una norma di carattere eccezionale, mai adottata prima nella storia dello sport italiano, con la quale, di fatto, vengono attribuite alla Federcalcio amplissime prerogative ed il potere decisionale diretto, senza il preventivo parere del Coni. Ciò accelererà le procedure e gli adempimenti per quanto riguarda annullamento, prosecuzione e conclusione dei campionati».
(Gasport)